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Assegno unico figli, Irpef e Irap. Le novità nella circolare dell’Agenzia delle Entrate

Cosa cambia sullo stipendio a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022.

Nella circolare numero 4 del 18 febbraio 2022 dell’Agenzia delle Entrate (allegata) le novità introdotte dalla legge di Bilancio (L. n. 234/2021) su ex bonus 100 euro (Renzi), Irpef, Irap e l’assegno unico e universale per i figli in pagamento da marzo.

La circolare chiarisce che in conseguenza dell’entrata in vigore dell’articolo 1, commi da 2 a 4 , della legge di bilancio 2022, sono state introdotte importanti novità nel metodo di calcolo dell’Irpef, delineato nel TUIR, in base al quale l’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 del TUIR, aliquote diverse per scaglioni di reddito. L’imposta netta è ottenuta sottraendo detrazioni e crediti d’imposta spettanti.

A far data dal 1° marzo 2022:

  • Cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni e per figli con disabilità;
  • È abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli) di cui al comma 1-bis.

Per i figli di età inferiore ai 21 anni che rispettano i criteri reddituali stabiliti al comma 2 del medesimo articolo 12 (e che, quindi, sono fiscalmente a carico), anche se non spettano più le detrazioni per figli a carico, continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui all’articolo 12 del TUIR. Per i figli di età inferiore ai 21 anni, anche se non fiscalmente a carico, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 51, comma 2, del TUIR in tema di welfare.

L’articolo 1, comma 3, della legge di bilancio 2022 ha ridotto da 28.000 euro a 15.000 euro la soglia di reddito complessivo prevista dall’articolo 1 del d.l. n. 3 del 2020 (bonus 100 euro), sopra la quale il trattamento integrativo di regola non spetta, lasciando inalterato l’impianto di determinazione e spettanza dello stesso.

Il bonus Renzi è comunque riconosciuto – se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro – a condizione che la somma di determinate detrazioni (per carichi di famiglia, per reddito da lavoro dipendente e assimilati, per interessi passivi su prestiti o mutui contratti entro il 2021, per le rate relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 riferite a spese sanitarie, interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, nonché a detrazioni previste da altre disposizioni normative) «sia di ammontare superiore all’imposta lorda».

Nulla cambia per chi ha un reddito annuo lordo sino a 15mila euro. I cambiamenti riguardano chi, invece, ha un reddito che ricade nella fascia 15mila 28mila euro. Per questi lavoratori, infatti, il diritto al bonus non è così scontato.

La legge di Bilancio 2022 ha previsto che per i redditi compresi tra i 15mila ed i 28mila euro, il trattamento integrativo (bonus 100 euro) spetti solo nel caso in cui la somma delle detrazioni spettanti, sia superiore all’imposta dovuta.

I lavoratori hanno la possibilità di compiere 3 scelte per l’erogazione del trattamento integrativo:

  • Riceverlo mese per mese in busta paga (con il rischio di doverlo restituire nel caso non spetti);
  • Riceverlo dal datore di lavoro in sede di conguaglio, a dicembre (ma anche in questo caso il bonus potrebbe essere erogato senza il diritto e, di fatto, si dovrebbe restituire);
  • Chiedere la non applicazione del trattamento integrativo al datore di lavoro e rimandare l’eventuale erogazione in sede di 730.

È chiaro che il datore di lavoro non può prevedere quali saranno le detrazioni che spettano in sede di dichiarazione dei redditi e terrà conto solo delle detrazioni per lavoro dipendente e di quelle per eventuali carichi di famiglia. che difficilmente supereranno l’imposta lorda da pagare. In ogni caso, scegliendo di ricevere il trattamento a conguaglio, se anche non dovesse essere erogato o erogato solo in parte si riceverà la differenza eventualmente spettante, in sede di 730. Nella dichiarazione dei redditi, infatti, sarà indicato il trattamento integrativo spettante, quello realmente percepito e sarà applicata la differenza a credito o a debito.

La scelta consigliata, non sapendo se il trattamento integrativo spetti oppure no, appare quella di scegliere la non applicazione del bonus da parte del datore di lavoro per fruirne direttamente in sede di 730 e solo nel caso e nella misura in cui spetta.

Allegati:

Circolare n. 4 del 18 febbraio 2022 (855 kB)

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