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Aggiornamento delle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le supplenze 2022/2023 e 2023/2024

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’Ordinanza 112 del 6 maggio 2022 che regolamenta l’aggiornamento delle GPS per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 7, dell’O.M. n. 112 del 6 maggio 2022nel periodo compreso tra il 12 maggio 2022 (ore 9.00) ed il 31 maggio 2022 (ore 23.59), saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate all’inserimento/aggiornamento/trasferimento nelle Graduatorie Provinciali per Supplenza (di seguito GPS) e corrispondenti graduatorie di istituto di II fascia e III fascia.

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. A seguito dello svolgimento di dette operazioni preliminari, all’istanza si accederà tramite un link diretto presente sulla home page del suddetto portale delle “Istanze on line”.

Gli aspiranti, in possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 6, presentano l’istanza in un’unica provincia per una o più GPS e per le correlate graduatorie di istituto di II e III fascia, indicando fino a 20 istituzioni scolastiche per ciascuna graduatoria richiesta.

Possono essere inseriti con riserva nella I fascia delle GPS coloro che conseguono l’abilitazione e/o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio 2022.

Inoltre è data la possibilità di dichiarare servizi il cui termine vada oltre il termine di presentazione delle istanze. Questa possibilità dà anche modo di iscriversi con riserva nelle GPS di seconda fascia di sostegno nel caso in cui detto servizio rappresenti la terza annualità di almeno 180 giorni di servizio sul sostegno.

Nella stessa istanza è possibile inserire le sedi per l’iscrizione nelle Graduatorie d’Istituto di seconda e terza fascia.

Le GPS sono articolate in 2 fasce.

La prima fascia è destinata agli aspiranti in possesso di:

  • abilitazione per le Graduatorie dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado e personale educativo;
  • specializzazione per le Graduatorie di sostegno.

La seconda fascia è destinata agli aspiranti non abilitati e non specializzati che non rientrano nella categoria precedente.

Le Graduatorie Provinciali di Supplenza e di Istituto sono utilizzate per coprire le supplenze:

  • fino al 31 agosto (Graduatorie Provinciali di Supplenza);
  • fino al termine delle attività didattiche (Graduatorie Provinciali di Supplenza);
  • fino all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio (Graduatorie di Istituto).

Requisiti generali di ammissione e condizioni ostative

  1. Gli aspiranti, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, debbono possedere i seguenti requisiti generali:
    a. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero:
    I. cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 38, commi 1 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    II. titolarità di Carta Blu UE, ai sensi degli articoli 7 e 12 della Direttiva 2009/50/CE del Consiglio Europeo;
    III. familiari di cittadini italiani, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;
    b. età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67 al 1° settembre 2022;
    c. godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
    d. posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale il candidato sia stato eventualmente chiamato ai sensi dell’articolo 2, comma 7-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
    e. per i cittadini di cui alla lettera a), sub. i., ii. e iii., avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2013, n. 5274.
  2. Non possono partecipare alla procedura di inserimento nelle GPS e nelle correlate graduatorie di istituto:
    a. coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
    b. coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
    c. coloro che siano stati dispensati dal servizio ai sensi dell’articolo 439 del Testo Unico per mancato superamento del periodo di prova, relativamente alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio;
    d. coloro che siano stati dispensati dal servizio per incapacità didattica ai sensi dell’articolo 512 del Testo Unico, relativamente alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio;
    e. coloro che siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero siano incorsi nella sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso, ovvero della destituzione;
    f. coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
    g. coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione;
    h. i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
    i. coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;
  3. I soggetti che siano incorsi nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio ovvero siano destinatari di provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio possono presentare istanza, qualora gli effetti dei predetti provvedimenti si concludano antecedentemente al termine del biennio di validità delle graduatorie, ma la loro posizione non è tenuta in considerazione per l’attribuzione di incarichi sino al termine della sanzione o della sospensione cautelare.
  4. Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo.

Titoli di accesso

  • 1 fascia primaria/infanzia:
    • specifico titolo di abilitazione (es. laurea in SFP, diploma magistrale conseguito entro 2001/2002, etc.).
  • 2 fascia primaria/infanzia:
    • studenti che, nell’anno accademico 2021/2022, risultano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell’istanza.
  • 1 fascia secondaria:
    • specifico titolo di abilitazione.
  • 2 fascia secondaria:
    • Tabella A: titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente +:
      • 24 CFU/CFA;
      • oppure abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
      • oppure precedente inserimento nella 2 fascia GPS per la specifica classe di concorso.
    • Tabella B: titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso +:
      • 24 CFU;
      • oppure abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
      • oppure precedente inserimento nella 2 fascia GPS per la specifica classe di concorso.
  • 1 fascia sostegno:
    • specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado.
  • 2 fascia sostegno:
    • soggetti privi del titolo di specializzazione, che entro l’anno scolastico 2021/2022 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso dell’abilitazione o del titolo di accesso nel relativo grado.
  • Classi di concorso A-53, A-55, A-63, A-64
    • 1 fascia:
      • possesso di abilitazione specifica;
      • possesso dell’abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56 che siano in possesso dei titoli previsti dall’allegato E al DM 9 maggio 2017, n. 259, e – limitatamente alla classe A-55 – abbiano svolto servizio nei licei musicali ai sensi del medesimo Allegato;
      • possesso di titoli di abilitazione conseguiti all’estero, validi quali abilitazioni nel Paese ove sono stati conseguiti, riconosciuti validi per le predette classi di concorso ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e congiunti alla certificazione attestante il requisito della conoscenza della lingua italiana ai sensi della nota MIUR 7 ottobre 2013, n. 5274.
    • 2 fascia: 
      • aspiranti privi dell’abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56 e già inseriti nelle GPS di 2 fascia per la specifica classe di concorso, in possesso dei titoli previsti dall’allegato E al DM 9 maggio 2017, n. 259;
      • aspiranti privi dell’abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56, in possesso, congiuntamente:
        • dei titoli previsti dall’allegato E al DM 9 maggio 2017, n. 259;
        • dei 24 CFU/CFA.

Titolo di accesso conseguito all’estero

Devono essere indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo; qualora si sia sprovvisti del riconoscimento, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente. L’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto, pertanto l’aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti “pieni diritti”.

Diritto alla riserva Legge n. 68/99

I candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio (art. 8 L. n. 68 del 1999), in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda. Coloro che non possono produrre il certificato poiché occupati alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.

Titoli di cui occorre allegare copia

  • titoli di studio conseguiti all’estero;
  • dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera;
  • servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea ovvero in altri Paesi.

Scelta delle scuole per graduatorie d’istituto

Ogni candidato può indicare sino a 20 scuole per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbia titolo. Le scuole devono essere ubicate nella stessa provincia delle GPS.

Supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio

Gli aspiranti dell’infanzia e primaria possono indicare fino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi in cui dichiarino la propria disponibilità ad accettare.

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